Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 08/01/2001 n. 41

f) versamento di una cauzione pari ad una annualità di canone per i contratti ultranovennali.

2. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nelle misure in cui siano compatibili con la disciplina speciale regolatrice della materia, le vigenti norme di diritto comune.

Art. 9. Rilevazione dati

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, per consentire la rilevazione del grado di redditività dei beni immobili statali, la direzione centrale del demanio e gli Uffici del territorio provvedono a rilevare, mediante procedure informatiche curate anche in raccordo con l'Osservatorio del mercato immobiliare, le concessioni e le locazioni, rispettivamente assentite o stipulate ai sensi della Legge 11 luglio 1986, n. 390. A tal fine vanno indicati

a) il soggetto beneficiario

b) la natura giuridica, gli identificativi catastali e la consistenza del bene

c) gli estremi e la durata dell'atto stipulato, nonchè gli estremi del Decreto di approvazione

d) l'ammontare del canone annuo determinato sulla base dei valori in comune commercio

e) la misura del canone applicato

f) le condizioni contrattuali relative agli oneri posti a carico del beneficia rio.

2. L'Ufficio del territorio effettua una verifica periodica, con cadenza almeno triennale, per accertare che l'immobile concesso o locato sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell'atto di concessione o locazione e per assicurarsi circa lo stato manutentivo, nonchè per indicare le eventuali opere di manutenzione cui l'immobile necessiti con la precisa indicazione del termine entro il quale portarle a compimento.

Art. 10. Archivio informatizzato e sito informatico

1. L'Amministrazione finanziaria adotta misure organizzative, anche in raccordo con altri organismi competenti, per la costituzione e gestione di un archivio informatizzato sulle locazioni e concessioni in corso di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e sugli immobili da dare in locazione e concessione, coordinando a tal fine anche le forme di utilizzazione dei dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, nonchè la predisposizione e gestione di un sito informatico per la diffusione di informazioni sui beni immobili disponibili per l'utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati indicati da specifiche disposizioni legislative. Il responsabile del procedimento verifica che venga assicurato un termine non inferiore a trenta giorni per la pubblicazione nel sito informatico degli elementi informativi sull'immobile disponibile, prima della stipula dell'atto di concessione o del contratto di locazione.

2. Ai fini della formazione dell'elenco dei beni immobili disponibili per concessioni e locazioni, in relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione finanziaria segnala alla competente soprintendenza l'eventuale disponibilità di immobili che presentino particolari caratteristiche d'ordine storico, architettonico, artistico o comunque culturale, per le indicazioni di competenza.

Art. 11. Agenzia del demanio e rapporti con l'Amministrazione finanziaria

1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dall'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la predetta Agenzia può altresì avvalersi della collaborazione dell'Osservatorio del mercato immobiliare, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Il Ministro delle finanze indica all'Agenzia del demanio, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le priorità ed i criteri generali sull'utilizzazione dei beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per concessioni e locazioni di cui alla Legge 11 luglio 1986, n. 390, aggiornabili annualmente.

Art. 12. Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 1, commi 3, 4 e 5 della Legge 11 luglio 1986, n. 390; Decreto del Ministro delle finanze in data 25 febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 1987; articoli 2, 3 e 4 del Decreto del Ministro delle finanze 7 maggio 1998, n. 195.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 13. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 gennaio 2001 Ciampi Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Del Turco, Ministro delle finanze Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 60 Note: Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di Legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

-L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di Legge ed i regolamenti.

-Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della Legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di Legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

- La Legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

- Si trascrive il testo dell'art. 20 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 20. -

1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di Legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonchè i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di Legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente Legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di Legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto coni princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati; g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento; g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche. 5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente Legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

 

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